Art. 1.

      1. Al comma 1 dell'articolo 12-quinquies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, dopo le parole: «in materia di misure di prevenzione patrimoniali» sono inserite le seguenti: «, di confisca penale e di sequestro preventivo ad essa finalizzato».
      2. L'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

      «Art. 12-sexies. - (Ipotesi particolari di confisca). 1. Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per taluno dei delitti previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, nonché dagli articoli 629, 644, 648, esclusa la fattispecie di cui al secondo comma, 648-bis, 648-ter del codice penale, dall'articolo 12-quinquies, comma 1, del presente decreto, ovvero per taluno dei delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine costituzionale; per taluno dei delitti previsti dall'articolo 73, esclusa la fattispecie di cui al comma 5, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, per taluno dei delitti in materia di contrabbando, nei casi di cui all'articolo 295, secondo comma, e nei casi di cui

 

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all'articolo 291-ter, secondo comma, e all'articolo 291-quater del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, è sempre disposta la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito o alla propria attività economica.
      2. Quando la richiesta di confisca non è stata avanzata dal pubblico ministero nel giudizio di cognizione o, se avanzata, non è stata rigettata, la confisca è disposta, a richiesta del pubblico ministero, dal giudice dell'esecuzione, ai sensi degli articoli 666 e 676, escluso il richiamo all'articolo 667, comma 4, e all'articolo 263, comma 3, del codice di procedura penale. Il pubblico ministero avanza la richiesta, a pena di decadenza, entro il termine di cinque anni da quando diviene irrevocabile la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati indicati al comma 1 del presente articolo. Nel procedimento è chiamato ad intervenire, a pena di nullità, il terzo interessato, che risulta intestatario dei beni e delle altre utilità di cui si chiede la confisca. Il giudice fa dare avviso della data dell'udienza in camera di consiglio, ai sensi dell'articolo 666, comma 3, del codice di procedura penale, al terzo interessato, designandogli un difensore di ufficio. In caso di controversia sulla proprietà, su altri diritti reali, di godimento e di garanzia, e su diritti derivanti da rapporti obbligatori in ordine al denaro, ai beni e alle altre utilità di cui si chiede la confisca, il giudice all'udienza assume le prove, acquisisce, ai sensi del citato articolo 666, comma 5, del codice di procedura penale, tutti gli altri elementi ritenuti utili per la decisione e decide sulla controversia. Quando per disporre la confisca è necessario acquisire documenti e informazioni oppure occorre assumere prove, il giudice,
 

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se non può procedere nella stessa udienza, dispone il sequestro preventivo ai sensi dell'articolo 321, comma 2, del codice di procedura penale. Allo stesso modo, il giudice dell'esecuzione, a richiesta del pubblico ministero, dispone, con decreto motivato, il sequestro preventivo ai sensi del citato articolo 321, comma 2, del codice di procedura penale, prima della fissazione dell'udienza, quando vi sia il concreto pericolo che il denaro, i beni o le altre utilità di cui si chiede la confisca vengano dispersi, sottratti o alienati. Il decreto di sequestro può essere impugnato dalle parti e dai difensori mediante ricorso per cassazione, ai sensi dell'articolo 666, commi 6 e 7, del codice di procedura penale, soltanto con l'impugnazione avverso l'ordinanza che decide sulla confisca.
      3. Se, nel corso del procedimento di cognizione o di esecuzione, il giudice, in applicazione dell'articolo 321, comma 2, del codice di procedura penale, dispone il sequestro preventivo delle cose di cui è prevista la confisca a norma del comma 1 del presente articolo, per l'esecuzione del sequestro e per l'amministrazione dei beni sequestrati si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 2-quater, 2-sexies, 2-septies, 2-octies, 2-nonies, 2-decies e 2-undecies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.
      4. I beni confiscati sono devoluti allo Stato. Il provvedimento definitivo di confisca è comunicato dalla cancelleria del giudice dell'esecuzione al pubblico ministero che ne cura l'esecuzione trasmettendone copia all'agente del demanio, sotto il cui controllo l'amministratore giudiziario continua a svolgere le proprie funzioni sino all'esaurimento delle operazioni di liquidazione, o sino al momento della effettiva attuazione del provvedimento di destinazione dei beni. L'agente del demanio può revocare l'amministratore, in ogni tempo e per le ragioni indicate dall'articolo 2-nonies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni. Si applica, in quanto compatibile, l'articolo 2-duodecies,
 

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comma 3, della citata legge n. 575 del 1965, e successive modificazioni.
      5. Per l'esecuzione del provvedimento di confisca e per l'amministrazione dei beni confiscati a norma del comma 1 del presente articolo si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 2-quater, 2-sexies, 2-septies, 2-octies, 2-nonies, 2-decies e 2-undecies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni; per la destinazione dei beni confiscati si applicano le disposizioni previste dagli articoli 2-terdecies e 2-quaterdecies della medesima legge n. 575 del 1965; restano comunque salvi i diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni e al risarcimento del danno».